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Art. 722. Custodia cautelare all’estero

Art. 722. Custodia cautelare all’estero. 

1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall’articolo 303 comma 4, fermo quanto previsto dalI’articolo 304 comma 4. (1) (2)

(1) Articolo così sostituito dall’art. 10 D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv., con. modif., dalla L. 7 agosto 1992, n. 356).

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 8-21 luglio 2004, n. 253, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3 dello stesso codice.