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Art. 72 bis. Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette

Art. 72 bis. Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette. 

1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale può presenziare alle operazioni.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice.

Articolo inserito dall’art. 29, L. 30 giugno 2009, n. 85 (in vigore dal 14 luglio 2009).