Art. 171. Nullità delle notificazioni.
1. La notificazione è nulla:
a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non è stato dato l’avvertimento nei casi previsti dall’articolo 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore (1);
f) se è stata omessa l’affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall’articolo 157 comma 8;
g) se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell’articolo 157 comma 3;
h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall’articolo 150 e l’atto non è giunto a conoscenza del destinatario.
(1) Lettera così modificata dall’art. 7 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.