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Art. 246. Ispezione di luoghi o di cose

Art. 246. Ispezione di luoghi o di cose.

1. All’imputato e in ogni caso a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata, nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano  presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

2. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni  siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.