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Art. 660. Molestia o disturbo alle persone

Art. 660. Molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a  taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione (euro 516).

Procedura: v. art. 650.