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Art. 391 bis. Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario

Art. 391 bis.  Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario. Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Articolo inserito dall’art. 2, co. 26, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (380 co. 1 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.