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Art. 275 bis. Particolari modalità di controllo

Art. 275-bis. (1) Particolari modalità di controllo.

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie (2) in relazione alla  natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o  all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall’articolo 293, comma 1.

3. L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni  impostegli (3).

 

 (1) Articolo inserito dall’art. 16, co. 2, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 recante «Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza  dell’Amministrazione della giustizia».

Si riportano gli artt. 18 e 19 del citato D.L. 341/2000:

«Art. 18. 1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o  degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 19. 1. Con decreto del Ministro dell’interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le  caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti  dall’articolo 275 bis del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall’articolo 47 ter, comma 4 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

(2) Le originarie parole "se lo ritiene necessario" sono state così sostituite (con efficacia dal 22 febbraio 2014) con quelle “salvo che le ritenga non necessarie" dall’art. 1, D.L. 23  dicembre 2013, n. 146, conv., con modif., dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

(3) Si riporta il testo del decreto Ministro dell’interno 2 febbraio 2001 (in G.U. 15 febbraio 2001, n. 38) recante «Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle  caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti  dall’art. 275 bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall’art. 47 ter, comma 4 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354»:

«Art. 1. Modalità di installazione ed uso e tipi e caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo.

1. Le modalità di installazione ed uso ed i tipi e le caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici, destinati al controllo delle persone sottoposte alla  misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall’art. 275 bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall’art. 47 ter, comma 4 bis, della  legge 26 luglio 1975, n. 354, sono individuati nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Verifica della disponibilità dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo.

1. Nei casi previsti dall’art. 275 bis del codice di procedura penale e dall’art. 47 ter, comma 4 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell’applicazione delle procedure di  controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, la questura o i comandi provinciali delle altre Forze di polizia, su richiesta proveniente dall’autorità giudiziaria,  verificano l’effettiva disponibilità di tali mezzi e strumenti, l’esistenza delle condizioni tecniche necessarie a garantirne il corretto funzionamento presso il domicilio indicato dall’autorità giudiziaria per l’esecuzione della misura, nonché i tempi tecnici necessari per la attivazione dei sistemi di controllo.

Art. 3. Attivazione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo.

1. L’ufficio o comando di polizia incaricato del controllo sull’osservanza delle prescrizioni connesse all’esecuzione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare  provvede affinché i mezzi elettronici o gli altri strumenti tecnici di controllo vengano installati ed attivati.

2. L’ufficio o comando di polizia che provvede alla notifica del provvedimento che dichiara la cessazione o la revoca degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare,  provvede affinché i mezzi elettronici e gli altri strumenti tecnici di controllo vengano contestualmente disattivati o rimossi.

Art. 4. Trattamento dei dati personali.

1. L’applicazione dei mezzi e degli strumenti di cui all’art. 1 e l’imposizione di prescrizioni sono disposte nel rispetto della dignità dell’interessato.

2. I dati personali trattati nell’uso di mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo sono utilizzati per le finalità di applicazione del capo VII del decreto-legge 24  novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4.

3. L’ufficio o comando di polizia conserva i dati relativi ad allarmi od eventi che rilevano ai fini dell’eventuale inosservanza delle prescrizioni o della sottrazione al controllo e  cancella periodicamente gli altri dati.

4. L’ufficio o comando di Polizia individua le persone aventi accesso ai dati e adotta le misure di sicurezza dei dati ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre  1996, n. 675. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Con l’allegato al D.M. cit. è stato definito l’«Uso e descrizione delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici», il «Dispositivo di controllo», la «Linea  telefonica», il «Sistema informatico centrale», le «Modalità di installazione».

Vedi anche quanto previsto dal comma 3-bis dell’art. 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.