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Art. 253. Distruzione o sabotaggio di opere militari

Art. 253.  Distruzione o sabotaggio di opere militari.  Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi,  aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non  inferiore a otto anni.

Si applica la pena [di morte] (1):

1) se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel c.p., è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) per arresto e fermo vedi art. 252 c.p.; 3) competente è la Corte di Assise