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Art. 480. Verbale di udienza

Art. 480. Verbale di udienza.

1. L’ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

    a) il luogo, la data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza;

    b) i nomi e i cognomi dei giudici;

    c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità  delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.