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Art. 288. Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

Art. 288. (1) Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero. Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perche militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

(1) Articolo così modificato dall’art. 7 della L. 12 maggio 1995, n. 210.

Procedura: 1) si procede dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia (art. 313); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.) e il fermo consentito
solo nell’ipotesi prevista dal 2° comma (384 c.p.p.); 3) competente è la Corte di Assise.