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Art. 740 ter. Ordine di devoluzione

Art.  740 ter.  Ordine  di devoluzione. 

1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell’articolo 740-bis.

2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.

Articolo inserito dall’art. 5, L. 3 agosto 2009, n. 116.