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Art. 645. Frode in emigrazione

Art. 645. Frode in emigrazione. Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva  recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila (euro 309) a due milioni (euro 1.032).

La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.) (v. però, art. 649, cpv 1); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.) ed il fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.