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Art. 92. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

Art. 92. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità.

Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.