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Art. 98. Patrocinio dei non abbienti

Art. 98. Patrocinio dei non abbienti.

1. L’imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.