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Art. 583 bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

 Art. 583-bis (1). Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione  degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è  commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al  presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale (2);

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno (3).

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia,  ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

(1) Articolo inserito dall’art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

(2) Numero così modificato dall’art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(3) Comma inserito dall’art. 4, co. 1, lett. f), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); il fermo è consentito (384 c.p.p.); la competenza è: del Tribunale in composizione collegiale nell’ipotesi prevista dal comma 1, nelle altre ipotesi del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.