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Art. 485. Falsità in scrittura privata

[Art. 485. Falsità in scrittura privata. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, è punito qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.]

Articolo abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Il delitto previsto dall’originario art. 485 è, ora, un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria previsto dall’art. 4, D.Lgs. n.7/2016 cit.

Per disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall’art. 12, D.Lgs. n. 7/2016 cit.