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Art. 497 ter. Possesso di segni distintivi contraffatti

Art. 497-ter. Possesso di segni distintivi contraffatti. Le pene di cui all’articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:

1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

Articolo inserito dall’art. 10-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155. L’art. 10-bis cit. è stato inserito, a sua volta, dall’art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 conv., con modif., dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Procedura: v. art. precedente.

Si riportano i commi 2, 3, 3-bis e 3-ter (che sostituiscono gli originari commi 2 e 3 per effetto di quanto disposto dall’art. 15-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, conv., con modif., dalla L.26 febbraio 2010, n. 26) dell’art. 15, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, conv., con modif., dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»):

«Art. 15. Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica. 1. Omissis.

2. L’uso del logo, degli stemmi, degli emblemi,delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell’immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

3. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 2, ed in deroga al comma medesimo, anche nell’ambito di iniziative culturali ed  editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell’immagine attribuite al Dipartimento della protezione civile, chiunque li utilizzi indebitamente è  punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

3-bis. L’uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell’immagine, riferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

3-ter. Ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 3-bis ed in deroga al comma medesimo, anche nell’ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell’immagine attribuite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, ovvero utilizza al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al predetto comma 3-bis, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la multa da 1.000 a 5.000 euro. In via transitoria, i rapporti già instaurati alla data di entrata in vigore  della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, applicativi di iniziative culturali ed editoriali intraprese nell’ambito delle finalità  istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso la costituzione di fondazioni, continuano a dispiegare la propria efficacia».