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Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Art. 460.  Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.  Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila (euro 309) a due milioni (euro 1.032).

 

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche nota sub art. 453.