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Art. 307. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza di termini

Art. 307. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza di termini.

1. Nei confronti dell’imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare (2).

1 bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche  cumulativamente (2).

2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell’articolo 275, è tuttavia ripristinata:

    a) se l’imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale  trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274;

    b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l’esigenza cautelare prevista dall’articolo 274 comma 1 lettera b) (1).

3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall’articolo 303  comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell’imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o nell’ipotesi prevista dal comma 2 lettera b), stia per darsi alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia  cautelare e trasmette gli atti al giudice competente (2).

5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lettera a).

(1) Il comma 2 lett. b) è stato così sostituito ad opera dell’art 5 D.L. 1 marzo 1991, n 60.

(2) I commi 1, 1 bis e 4 sono stati, rispettivamente, sostituito, inserito e modificato dall’art. 2, co. 5, 6 e 7 D.L. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001,  n. 4.