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Art. 421. Pubblica intimidazione

Art. 421.  Pubblica intimidazione.  Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità,ovvero fatti di devastazione o di saccheggio,in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

 

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.