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Art. 66. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti

Art. 66. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti. Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’art. 63, né comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque se si tratta dell’arresto;

3) e, rispettivamente, lire venti milioni (euro 10.329) o quattro milioni (euro 2.065), se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente,
lire sessanta milioni (euro 30.987) o dodici milioni (euro 6.197) se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’art. 133 bis.