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Art. 291. Vilipendio alla nazione italiana

Art. 291. Vilipendio alla nazione italiana. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Articolo così modificato dall’art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Procedibilità d’ufficio (50 c.p.p.). Arresto in flagranza e fermo non sono consentiti. Competente è il tribunale monocratico.