Art. 291. Vilipendio alla nazione italiana. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Articolo così modificato dall’art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 85.
Procedibilità d’ufficio (50 c.p.p.). Arresto in flagranza e fermo non sono consentiti. Competente è il tribunale monocratico.