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Art. 340. Remissione della querela

Art. 340. Remissione della querela.

1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

3. Il curatore speciale previsto dall’articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell’articolo 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto. (1) (2)

(1) Comma così modificato dall’art. 13 L. 25 giugno 1999, n. 205.

(2) Per particolari ipotesi di remissione e di irrevocabilità della querela, vedi quanto previsto dall’art. 612-bis c.p.