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Art. 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Capo III - Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

                                                                                             CAPO III

                                                                                          SEZIONE V

                                                    DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI

Art. 616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o  distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila (euro 30) a un milione (euro  516).

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra  forma di comunicazione a distanza (1).

(1) Ultimo comma sostituito dall’art. 5 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.


Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.). Titolare del diritto a presentare querela è tanto il mittente quanto il destinatario della corrispondenza; 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.