Art. 322. Riesame del decreto di sequestro preventivo.
1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324. (1)
2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.
(1) Il comma 1 è stato così modificato dall’art. 16 D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 prevedendo che soggetto al riesame sia solo il provvedimento di sequestro emesso dal giudice e che, di conseguenza il riesame non sia consentito per i provvedimenti di «fermo reale» (art. 321 commi: 3 bis e 3 ter).