CAPO I
SEZIONE II
Delle contravvenzioni concernenti
l'incolumità pubblica
§ 1
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità
delle persone nei luoghi di pubblico transito
o nelle abitazioni
Art. 672. (1) Omessa custodia e mal governo di animali. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila (euro 25) a lire cinquecentomila (euro 258).
Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
(1) ll fatto preveduto da questa norma non è più reato (contravvenzione) ma illecito amministrativo (vedi art. 33 lett. a, L. 24 novembre 1981, n. 689).
Ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. 507/99, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.