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Art. 106. Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato

Art. 106.  Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato. 

1. Nel caso previsto dall’articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.