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Art. 11

Art. 11. 

1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell’articolo 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le disposizioni dell’articolo 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni è compilato verbale che viene unito agli atti.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 82 comma 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il denaro sequestrato, se l’autorità giudiziaria non dispone diversamente, è depositato nell’ufficio postale secondo le norme che disciplinano i depositi giudiziari.

Il co. 2 è stato abrogato dall’art. 301 del DP.R. 30 maggio 2002, n. 115.