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Art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto non è consentito, così come il fermo. La competenza è del Tribunale monocratico.