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Art. 197. Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall’interessato

[Art. 197. Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall’interessato.  Abrogato.]

Articolo abrogato dall’art. 52, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data della sua pubblicazione avvenuta nella G. U. del 13 febbraio 2003, ai sensi di quanto disposto dall’art. 55 dello stesso decreto.

In tema di casellario giudiziale vedi, ora, il D.P.R. n. 313/2002 cit.