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Art. 517. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

Art. 517. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento.

1. Qualora nel corso dell’istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell’articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia  menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all’imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore (1).

1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 516, commi 1-bis e 1-ter (2).

(1) Vedi sentenza Corte cost. n. 265/1994, riportata in nota all’art. 516 c.p.p.

(2) Il co. 1-bis, introdotto dall’art. 187, D.Lgs. 51/98 e succ. mod., è stato sostituito dall’art. 47, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

La Corte costituzionale:

- con sentenza 15-29 dicembre 1995, n. 530 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di proporre domanda di  oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis del codice penale, relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento;

- con sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 333, ha dichiarato l’illegitimità del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del  dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale;

- con sentenza 22-26 ottobre 2012, n. 237, ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del  dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione;

- con sentenza 23 - 25 giugno 2014, n.184, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al  giudice del dibattimento l’applicazione di pena, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza  aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale;

- con sentenza 26 maggio - 9 luglio 2015, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza  aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.