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Art. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato

Art. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, sono considerati «cittadini italiani» i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione
ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è «territorio dello Stato» il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità
dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto
internazionale, a una legge territoriale straniera.