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Art. 603. Plagio

Art. 603. (1) Plagio. Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da
cinque a quindici anni.

(1) Articolo dichiarato incostituzionale con sentenza 9 aprile 1981, n. 96.