Art. 583 quater. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
Articolo inserito dall’art. 7, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8 conv., con modif., dalla L. 4 aprile 2007, n. 41.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (380 c.p.p.) e, ai sensi dell’art. 8, L. 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modif., al ricorrere dei presupposti di legge, consentito entro le 48 ore dal fatto; il fermo è consentito (384 c.p.p.); la competenza è del Tribunale in composizione: monocratica nell’ipotesi di lesioni gravi; collegiale nell’ipotesi di lesioni gravissime.