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Art. 72. Revoca dell’ordinanza di sospensione

Art. 72. Revoca dell’ordinanza di sospensione.

1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone ulteriori  accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell’imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei  confronti dell’imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.