Art. 31.
1. Per l’esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l’estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l’estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento.
2. Allo stesso modo si procede per l’esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca.