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Art. 473. Ordine di procedere a porte chiuse

Art. 473. Ordine di procedere a porte chiuse.

1. Nei casi previsti dall’articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svlgano a porte chiuse. L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell’aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il  dovere di intervenire. Nei casi previsti dall’articolo 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l’ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell’aula di udienza, vi  rimangono per il tempo strettamente necessario.