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Art. 544 sexies. Confisca e pene

Art. 544-sexies. Confisca e pene. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga  a persona estranea al reato. E altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti ndi chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta  l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

Vedi nota sub Titolo IX bis.