CAPO I
DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE
Art. 17. Pene principali: specie (1). Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) [la morte];
2) l’ergastolo;
3) la reclusione;
4) la multa;
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l’arresto;
2) l’ammenda.
(1) Con sentenza 28 aprile 1994, n. 168 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo «nella parte in cui non si esclude l’applicabilità della pena dell’ergastolo al minore imputabile».