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Art. 92. Trasmissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare

Art. 92. Trasmissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare. 

1. L’ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all’organo che deve provvedere all’esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l’esecuzione.