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Art. 515. Frode nell’esercizio del commercio

Art. 515. Frode nell’esercizio del commercio. Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale,ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave delitto con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni (euro 2.065).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila (euro 103).

 

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto, né al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.