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Art. 270. quater.1. Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo

Art. 270 quater.1. Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo. Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque  organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Articolo inserito dall’art. 1, co. 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è obbligatorio (380 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.).; 4) la competenza è del Tribunale collegiale.

Per la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, vedi quanto previsto dall’art. 1, co. 3- bis, D.L. n. 7/2015 cit.