Logo del Laurus Robuffo

Art. 160. Determinazione della data dell’udienza dibattimentale o del procedimento speciale

Art. 160. (1)  Determinazione della data dell’udienza dibattimentale o del procedimento speciale.  

1. Ai fini dell’emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall’articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.

[2. Quando il pubblico ministero deve fissare l’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l’individuazione della data dell’udienza è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudizi per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal presidente del tribunale.] (2)

(1) Articolo modificato dall’art. 214 D.Lgs. 51/98 e succ. mod.

(2) Il comma 2 è stato abrogato dall’art. 54 L. 16 dicembre 1999, n. 479.