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Art. 498. Usurpazione di titoli o di onori

Art. 498. (1) Usurpazione di titoli o di onori. Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una  speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila (euro 154) a unmilioneottocentomila (euro 929) (2).

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la  violazione con le modalità stabilite dall’art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 43 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.

(2) Comma così modificato dall’art. 1-ter, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 conv., con modif., dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.