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Art. 742. Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell’esecuzione all’estero
Capo II - Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane

CAPO II - ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Art. 742. Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell’esecuzione all’estero. 

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall’articolo 709 comma 2, il ministro di grazia e giustizia domanda l’esecuzione all’estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo stato estero.

2. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l’esecuzione nello stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.

3. L’esecuzione all’estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l’estradizione è stata negata o non e comunque possibile.