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Art. 623 bis. Altre comunicazioni e conversazioni

Art. 623-bis. (1) Altre comunicazioni e conversazioni. Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche,  informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 8 aprile 1974, n. 98; poi sostituito dall’art. 8 L. 23 dicembre 1993, n. 57.