Art. 623-bis. (1) Altre comunicazioni e conversazioni. Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 8 aprile 1974, n. 98; poi sostituito dall’art. 8 L. 23 dicembre 1993, n. 57.