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Art. 519. Diritti delle parti

Art. 519. Diritti delle parti.

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l’imputato che può chiedere un termine per la difesa.

2. Se l’imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall’articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove a norma dell’articolo 507. (1) (2)

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

(1) La Corte cost., con sentenza 3 giugno 1992, n. 241 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 519 comma 2:

    a) nella parte in cui, nei casi previsti dall’art. 516 c.p.p., non consente al pubblico ministero ed alle parti private diverse dall’imputato di chiedere l’ammissione di nuove prove;     

    b) dell’inciso a norma dell’art. 507»

(2) Con sentenza n. 50 dell’8 febbraio 1995, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 2 del presente articolo limitatamente alla parte in cui non prevede la  possibilità nei confronti del pubblico ministero e delle parti private diverse da quelle dell’imputato, di chiedere l’ammissione di nuove prove in presenza di nuove contestazioni ex
art. 517 c.p.p.