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Art. 716. Arresto da parte della polizia giudiziaria

Art. 716. Arresto da parte della polizia giudiziaria. 

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L’autorità che ha proceduto all’arresto ne informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore pone l’arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell’arrestato, il presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall’arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l’applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia.

4. La misura coercitiva è revocata se il ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 715 commi 5 e 6.