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Art. 16

Art. 16. 

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 17 la cancelleria del giudice per le indagini preliminari annota in apposito registro, sotto un unico numero d’ordine, tutti i provvedimenti relativi a un medesimo procedimento adottati nel corso delle indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste.

2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sono custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine presso la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dal giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione dell’articolo 23.

3. I1 giudice per le indagini preliminari può disporre l’esibizione dei provvedimenti da lui emessi nel corso delle indagini.