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Art. 444. Applicazione della pena su richiesta

Art. 444. Applicazione della pena su richiesta.

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria (1).

1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis,  600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600- quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria (1) (2).

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è  subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato (3).

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa  domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis (4).

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la  sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta (5).

(1) L’originario comma 1 è stato così sostituito dai commi 1 e 1-bis, dall’art. 1, L. 12 giugno 2003, n. 134 (in G.U. 14 giugno 2003, n. 136).

(2) Il comma 1-bis è stato così modificato dall’art. 11, L. 6 febbraio 2006, n. 38 ed infine dall’art. 5, co. 1, lett. l), L. 1° ottobre 2012, n. 172.

(3) Comma inserito dall’art. 6, L. 27 maggio 2015, n. 69.

(4) Comma sostituito dall’art. 32, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi così modificato dall’art. 5, L. 11 gennaio 2018, n. 4.

(5) Per particolari ipotesi di confisca nel caso di condanna, ex art. 444 c.p.p., per uno dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., vedi l’art. 648- quater c.p.